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Pena

modify Updated 26-04-2012, 10:00
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bussola Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Pena e Punizione.

In diritto, la pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale.

Caratteristica essenziale è l'afflittività; consiste, infatti, nella privazione o diminuzione di un bene individuale (libertà, vita, patrimonio). È applicata dall'autorità giudiziaria con le forme e le garanzie del processo penale.

La pena criminale può essere definita come la sofferenza, "afflittività" comminata dalla legge penale ed irrogata dall'autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima.

[modifica] Definizione di pena

La pena è la conseguenza giuridica di un reato, cioè la sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale”.

Presupposti di questa definizione:

  • Presenza di un ordinamento giuridico positivo;
  • Presenza di precetti penali;
  • Possibilità di identificare certe condotte come meritevoli di una specifica sanzione.


[modifica] Funzione della pena

La pena può svolgere varie funzioni: una funzione meramente retributiva (o assoluta), una funzione di prevenzione generale e una funzione di prevenzione speciale. Secondo la teoria meramente retributiva, la sanzione penale deve servire a punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: l'idea retributiva implica il concetto di personalità, di determinatezza, di proporzionalità e di inderogabilità della pena medesima. Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena ha la funzione di eliminare o attenuare le verosimili cause della criminalità mediante attività di carattere legislativo, amministrativo, sociale e culturale; rivolte a tutti i consociati, rendendo i cittadini partecipi convinti dei valori sociali su cui si fonda una determinata comunità e la sua legge penale . Infine, secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena svolge un compito intimidatorio volto alla dissuasione del singolo (condannato) dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, compiti rieducativi e correttivi che le varie modalità di esecuzione (misure alternative, sostitutive, accessorie) dispiegano sui condannati. La prevenzione speciale si divide in:

  • prevenzione speciale post delictum: mira ad evitare che colui, che ha già commesso un reato, ne commetta altri;
  • prevenzione speciale ante delictum: mira ad evitare che il soggetto, in ragione della sua concreta pericolosità, cada nel delitto;
  • prevenzione speciale sociale: insieme di attività di controllo, assistenza, solidarietà sociale, volte a favorire il reinserimento sociale del soggetto rimesso in libertà.

[modifica] Fondamento della pena

Secondo la "teoria della retribuzione", la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione. Essa è il corrispettivo del male commesso e, viene applicata a causa del reato commesso. Secondo la "teoria dell'emenda", la pena è protesa verso la redenzione morale e il ravvedimento spirituale del reo.

Le tre teorie convivono in dottrina: la funzione della pena è infatti considerata triplice dalla dottrina maggioritaria.

[modifica] Principi

I principi che regolano la pena sono:

  • il principio di personalità: la pena è personalissima e colpisce solo l'autore del reato;
  • il principio di legalità, che in sede penale si specifica in riserva di legge (la pena non può essere comminata da fonti sublegislative), tassatività-determinatezza (divieto di interpretazione analogica sfavorevole al reo) e favor rei (divieto di applicazione retroattiva sfavorevole al reo e, viceversa, applicazione retroattiva della medesima laddove favorevole);
  • il principio di inderogabilità: una volta minacciata la pena deve essere applicata all'autore della violazione (ma vi sono deroghe con l'introduzione delle liberazioni condizionali e del perdono giudiziale);
  • il principio di proporzionalità (diritto): la pena deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l'aumento facoltativo di pena previsto per i recidivi, l'art. 133 c.p. impone al giudice di tener conto, nell'applicazione della pena, anche della capacità criminale del reo.

[modifica] Tipologie

Le pene si distinguono in:

[modifica] Estinzione

Si ha estinzione della pena quando non si verifica l'effettiva realizzazione della medesima. Sono cause di estinzione della pena:

  • la morte del reo dopo la condanna definitiva;
  • la grazia;
  • l'indulto;
  • la prescrizione;
  • la liberazione condizionale;
  • la Riabilitazione; la pena deve essere stata interamente eseguita, oppure estinta, e da quel momento devono essere trascorsi almeno 5 anni prima che possa essere concessa la riabilitazione. Salvo che la legge non disponga altrimenti l'effetto estintivo non concerne la pena principale ma solo le pene accessorie e gli effetti penali. La sua funzione è il reinserimento sociale del condannato, e può essere concessa solo su richiesta di quest'ultimo; è inoltre necessario che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La riabilitazione non è concessa quando al condannato sia stata disposta una misura di sicurezza o quando non abbia adempiuto alle obbligazioni civili del reato. Può essere revocata quando il soggetto commetta delitto non colposo entro 5 anni dalla sentenza di riabilitazione[1].

[modifica] Bibliografia

[modifica] Note

  1. ^ Guida alla Riabilitazione Penale con il Gratuito Patrocinio - in Creative Commons. 5-3-2011. URL consultato il 2-01-2012.


[modifica] Voci correlate

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