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Procreazione assistita (ordinamento civile italiano)

modify Updated 25-03-2012, 18:34
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La procreazione assistita nell'ordinamento civile italiano è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004[1] recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". Tale legge è sin dalla sua nascita al centro di articolati dibattiti poiché pone una serie di limiti alla procreazione assistita e alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.

Indice

[modifica] La legge

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce FIVET#Legislazione_italiana.

La legge definisce la procreazione assistita come l'insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati al «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana [...] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità».

Tale concetto rimane volutamente ambiguo, per la finalità di comprendere metodiche innovative di là dal venire,[2] ma proprio questa ambiguità comporta conseguenze socioeconomiche importanti, come per esempio il permettere di usufruire della copertura relativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

All'articolo 2 poi si afferma che lo Stato promuove «ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza», ma nel rispetto di «tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito».

Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». È vietato il ricorso a tecniche fecondazione eterologa.

È vietata l'eugenetica.[3]

L'articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione.

[modifica] La sentenza n. 151/2009 dell Corte Costituzionale

Il 1º aprile 2009, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono stati dichiarati parzialmente illegittimi con la sentenza n. 151 della Corte costituzionale. In particolare, il comma 2 è stato dichiarato illegittimo laddove prevede un limite di produzione di embrioni "comunque non superiore a tre" e laddove prevede l'obbligo di "un unico e contemporaneo impianto". Il comma 3, che prevede di poter crioconservare gli embrioni "qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, "da realizzare non appena possibile", debba essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna.[4]

Precedentemente alla Sentenza della Corte Costituzionale N°151/09, del 1 aprile 2009, il TAR Lazio, con sentenza 398/08 (nella quale venivano sollevate le questioni di legittimità poi accolte dalla Corte Costituzionale) dichiarava anche illegittimo il divieto di diagnosi preimpianto previsto dalle Linee Guida Ministeriali (adottate con D.M 21.7.2004) a meno che tale tecnica non avesse carattere sperimentale ovvero specifica finalità eugenetica (nel senso che la tecnica fosse rivolta alla selezione razziale).

[modifica] Dibattito sulla legge e referendum

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Referendum abrogativi del 2005.

Le limitazioni introdotte dalla legge 40/2004 rendono minima la possibilità per i medici di adattare la tecnica secondo i casi e limitano in parte anche il successo stesso della fecondazione in vitro. Gli oppositori alla legge 40/2004 sostengono dunque che siano i medici e le donne, secondo i casi clinici e le proprie considerazioni etiche, a dover e poter decidere quali tecniche adottare.

Le restrizioni della legge hanno creato in Italia un fenomeno definito "turismo procreativo", termine che descrive la scelta, da parte di coppie la cui condizione medica non lascia che pochissime speranze di essere risolta in Italia, a seguito delle restrizioni introdotte, di rivolgersi, per aumentare le possibilità di una gravidanza, ad ospedali e strutture sanitarie straniere ubicate in Paesi con legislazioni meno restrittive riguardo alla Fivet.[5] Si stima, confrontando dati statistici fra il periodo 2003-2004 e 2004-2005, che questo fenomeno abbia triplicato, nel Canton Ticino, il numero di coppie italiane che si sono rivolte a istituti svizzeri per godere di servizi medici relativi a queste problematiche, non fruibili in Italia.[6]

Nel 2004 Radicali Italiani depositò 4 referendum abrogativi in Corte di Cassazione. Vari esponenti di centro sinistra e di centro destra sottoscrissero la proposta di referendum. Nel settembre 2004 i comitati referendari consegnarono in Corte di Cassazione le firme necessarie. Il 12 e 13 giugno 2005 si tenne il voto, ma votò solo il 25,9% degli aventi diritto, perciò non fu raggiunto il quorum.

[modifica] Note

  1. ^ Tale legge è nota anche come legge 40 o legge 40/2004.
  2. ^ Vedi art. 7: «Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica».
  3. ^ Art. 13, comma 1b.
  4. ^ Il Messaggero
  5. ^ Osservatorio Turismo Procreativo conferenza stampa.
  6. ^ Turismo procreativo in Canton Ticino.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni